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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali Industria 4.0

A chi si rivolge

Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. 

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Quali vantaggi

Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

- 40% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro

- 20% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro

 

In caso di investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, il contributo è calcolato considerando il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.

 

Investimenti ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di intervento:

• Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori;

• Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (es. sistemi di misura, sistemi di monitoraggio, sistemi per l’ispezione;

• Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza (es. postazioni adattative, sistemi di movimentazione agevolata, dispositivi wearable, interfacce uomo macchina intelligenti).

 

Come si accede

Il credito si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

 

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

 

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Approfondimenti

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