L'Iperammortamento è un'agevolazione fiscale che maggiora il costo di acquisizione dei beni strumentali, generando un risparmio fiscale tramite quote di ammortamento più elevate. Sostituisce i precedenti crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0.
Premia gli investimenti in due ambiti strategici:
- Beni materiali e immateriali 4.0 nuovi e strumentali.
- Impianti per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e relativi sistemi di stoccaggio.
Soggetti beneficiari:
- Imprese di ogni dimensione e settore titolari di reddito d'impresa.
- Sede produttiva in Italia.
Esclusioni:
- Imprese in liquidazione, fallimento, concordato preventivo senza continuità o altre procedure concorsuali.
- Imprese con sanzioni interdittive (D.Lgs. 231/2001).
- Imprese non in regola con sicurezza sul lavoro o contributi previdenziali e assistenziali.
Spese ammissibili:
- Periodo: investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
- Beni 4.0 materiali e immateriali (Allegati IV e V della L. 199/2025), interconnessi al sistema aziendale.
- Impianti per autoproduzione di energia rinnovabile (anche con autoconsumo a distanza) e sistemi di stoccaggio.
Requisiti specifici per il fotovoltaico — ammessi solo impianti con:
- Moduli e celle prodotti nell'UE con efficienza di cella ≥ 23,5%.
- Oppure moduli UE con celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE, efficienza ≥ 24,0%.
Intensità agevolazione:
- Maggiorazione del costo di acquisizione ai fini di ammortamento e leasing:
- 180% per investimenti fino a 2,5 mln €.
- 100% per investimenti da 2,5 a 10 mln €.
- 50% per investimenti da 10 a 20 mln €.
Cumulabilità:
Cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee, a patto che il totale non superi il costo sostenuto.
Non cumulabile con il credito d'imposta beni strumentali 4.0.
(Nota: l'accesso al beneficio avviene tramite piattaforma telematica GSE. Le modalità attuative saranno definite con decreto MIMIT-MEF entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. In caso di cessione o delocalizzazione del bene agevolato, il beneficio non decade se il bene viene sostituito, nello stesso periodo d'imposta, con uno nuovo di caratteristiche analoghe o superiori.)
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